IL TRIBUNALE 
 
    A scioglimento della riserva di cui all'udienza del  26  febbraio
2013, sentite le parti, osserva. 
    A parere di questo Giudice non  e'  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-ter  d.lgs.  n.
74/2000 (Omesso versamento di IVA), limitatamente ai  fatti  commessi
sino al 17 settembre  2011,  nella  parte  in  cui  punisce  l'omesso
versamento di IVA per importi regolarmente dichiarati superiori,  per
ciascun periodo d'imposta, ad € 50.000,00 e fino ad  €  77.468,53  in
relazione all'art. 3 della Costituzione per violazione del  principio
di eguaglianza in rapporto  alla  norma  di  cui  all'art.  5  d.lgs.
74/2000 (Omessa dichiarazione) - nella versione vigente appunto  fino
al 17 settembre 2011 data di entrata  in  vigore  del  D.L.13  agosto
2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla  legge  14  settembre
2011, n. 138. 
    Com'e' noto, infatti, prima delle modifiche  apportate  dall'art.
2, comma  36-vicies  semel,  lett.  f)  del  D.L.13.08.2011,  n.  138
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,  n.  138,
il testo letterale dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 (Omessa  dichiarazione)
era il seguente: «E' punito con la  reclusione  da  uno  a  tre  anni
chiunque al fine di evadere le  imposte  sui  redditi  o  sul  valore
aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle  dichiarazioni
annuali  relative  a  dette  imposte,  quando  l'imposta   evasa   e'
superiore,  con  riferimento  a  taluna  delle  singole  imposte   ad
€ 77.468,53». 
    Viceversa, l'art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 (Omesso versamento di
IVA) prevede testualmente che «la disposizione di cui all'art. 10-bis
(Omesso versamento di  ritenute  d'acconto)  si  applica  nei  limiti
previsti anche a chiunque non versa l'imposta  sul  valore  aggiunto,
dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il  termine  per  il
versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo». 
    In altri termini, ai fini della configurabilita' del reato  p.  e
p. dall'art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 (come introdotto  dal  D.L.  4
luglio 2006, n.  223,  convertito  con  modificazioni  dalla legge  4
agosto 2006, n. 248) occorrono due presupposti: 
        a) che l'omesso versamento abbia ad oggetto una  imposta  sul
valore aggiunto di importo complessivamente superiore ad  € 50.000,00
per ciascun periodo d'imposta; 
        b) che l'omissione abbia  ad  oggetto  l'imposta  sul  valore
aggiunto che  risulta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  annuale
regolarmente presentata. 
    Ebbene dal raffronto della  normativa  teste'  menzionata  ed  in
particolare dalle differenti soglie di punibilita'  previste,  da  un
lato,  dall'art.  5  d.lgs.  74/2000  (Omessa   dichiarazione)   pari
ad € 77.468,53 e, dall'altro  dall'art.  10-ter  del  d.lgs.  74/2000
(Omesso versamento di IVA) pari  ad  e  50.000,00  emerge,  in  tutta
evidenza una irragionevole disparita' di trattamento -  relativamente
ai fatti commessi fino al 17.09.2011  -  tra  il  soggetto  che,  pur
tenuto a dichiarare ed a versare IVA per un  importo  superiore  ad €
50.000,00, ma inferiore  ad €  77.468,53,  non  abbia  presentato  la
relativa dichiarazione annuale ed il soggetto che, pur  non  versando
IVA per un importo parimenti superiore ad € 50.000,00 ma inferiore ad
€  77.468,53  abbia  pero'  regolarmente   presentato   la   relativa
dichiarazione annuale. 
    Nel  primo  caso,  infatti,  la   mancata   presentazione   della
dichiarazione  annuale  IVA  ed  il  conseguente  mancato  versamento
dell'imposta dovuta erano e restano - se commessi anteriormente al 17
settembre  2011  -   penalmente   irrilevanti   stante   il   mancato
raggiungimento della  soglia  di  punibilita'  prevista  dall'art.  5
d.lgs. 74/2000 (€ 77.468,53). 
    Nel  secondo  caso,  invece,  la  regolare  presentazione   della
dichiarazione annuale non seguita (al  piu'  tardi,  il  27  dicembre
dell'anno successivo) dal versamento dell'IVA dichiarata  era  ed  e'
penalmente perseguibile ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. 74/2000,
anche per i fatti commessi fino al 17.09.2011 al solo  raggiungimento
della  soglia  di  punibilita'   indicata   dalla   norma   (e   pari
ad € 50.000,00). 
    Tale disparita' di trattamento si pone in evidente contrasto  con
il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e,
nel quadro noiniativo vigente sino al  17  settembre  2011,  potrebbe
condurre alla  seguente  paradossale  conclusione:  quella  cioe'  di
rendere esente da responsabilita' il contribuente che, al fine di non
versare l'imposta dovuta (laddove contenuta entro  il  citato  limite
di € 77.468,53),  abbia  intenzionalmente  omesso  di  presentare  la
dichiarazione annuale, mentre si  renderebbe  viceversa  responsabile
del delitto di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 il contribuente
onesto che - presenti regolare dichiarazione annuale IVA  e  tuttavia
non la versi  entro  il  termine  stabilito  (27  dicembre  dell'anno
successivo) allorquando  l'imposta  sia  dovuta  sulla  base  di  una
dichiarazione per un importo superiore ad € 50.000,00 ma inferiore ad
€ 77.468,53. 
    Le  succitate  argomentazioni  a   sostegno   dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 10-ter  del  d.lgs.  74/2000,  in  relazione
all'art. 3 della Costituzione sembrano trovare infine conferma  nella
modifica apportata all'art.  5  d.lgs.  74/2000  dall'art.  2,  comma
36-vicies semel, lett. t) del D.L.13.08.2011, n. 138  convertito  con
modificazioni dalla legge 14.09.2011,  n.  138,  che  ha  ridotto  la
soglia  di  punibilita'  in  caso  di  omessa   presentazione   della
dichiarazione annuale IVA portandola da € 77.468,53 ad  €  30.000,00,
prevedendo cosi' una  soglia  di  punibilita'  inferiore  rispetto  a
quella prevista per il delitto di cui all' 10-ter del d.lgs.  74/2000
(Omesso versamento di IVA). 
    Occorre tuttavia rilevare che tale  mutata  previsione  normativa
trovera'  applicazione  soltanto  relativamente  ai  fatti   commessi
successivamente al 17 settembre 2011 senza pertanto eliminare  quella
ingiustificata disparita' di trattamento che e' ancora dato  rilevare
relativamente ai fatti commessi fmo alla predetta data. 
    La risoluzione della  questione  di  legittimita'  costituzionale
della norma indicata e', dunque, all'evidenza determinante in  ordine
alle determinazioni sulla penale responsabilita'  dell'imputato,  non
consentendo altrimenti, la definizione del giudizio. 
    Per le considerazioni che precedono si impone la rimessione della
questione alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione  del
processo ed immediata  trasmissione  degli  atti  alla  stessa  Corte
costituzionale.